Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, idoneo avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui alla vigente normativa, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
In caso di omesso versamento sarà applicata la sanzione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in misura pari al 30% dell’importo non versato. Sulle somme dovute sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, a norma dell'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006 e del vigente Regolamento Comunale delle Entrate.